Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 19/04/2002 n. 68

-Si trascrive il testo dell'art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n 449", come modificato dall'art. 25 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57": "Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali).

1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività e conomiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonchè la salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal Decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali. 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto. comma 1

b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali

c) la nomina degli amministratori

d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

-Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE": "3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio." - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la Legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina": "Art. 1 (Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).

1. Il materiale specifico a rischi, così come definito dal Decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonchè i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio Decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo e maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".

-Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449": "3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.".

 

Pagina 2/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional